due persone, la diffusione di offese o accuse false, anche attraverso i social network.
Cosa dice davvero la norma
Qualche precisazione utile, perché sulla diffamazione online circolano molte imprecisioni.
Quando l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità — categoria in cui rientrano pacificamente i social network secondo la giurisprudenza consolidata — si applica il terzo comma dell’articolo 595, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni oppure la multa non inferiore a 516 euro .
C’è però un aspetto